Il costo dei lavori trainanti e trainati rientranti in regime di Superbonus è detraibile ai fini del calcolo della plusvalenza in caso di immobile venduto prima dei cinque anni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 204 del 24 marzo 2021. Nel caso specifico, il contribuente, proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio composto da sei appartamenti, ha spiegato che lo stabile accederà al Superbonus per interventi antisismici e di efficientamento energetico. Congiuntamente, lui intende sostituire i serramenti della propria abitazione, risultanti come interventi trainati.

Il contribuente però sottolinea di aver sottoscritto un contratto preliminare di vendita della sua unità immobiliare e, trattandosi di vendita entro i cinque anni dalla data di acquista, chiede se, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, potrà dedurre dal prezzo di vendita sia la spesa per la ristrutturazione condominiale pari a 70.000 euro, sia quella per la sostituzione dei serramenti interni pari a 10.000 euro.

Il legislatore spiega che la condizione per l’imponibilità della plusvalenza è che la cessione dell’immobile avvenga entro cinque anni dall’acquisto o dalla maturazione della fonte di reddito, salvo particolari eccezioni.

“La ratio sottesa alla norma in esame è quella di assoggettare a tassazione i guadagni (rectius, la plusvalenza) derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere Pagina 6 di 9 con l’intento speculativo, che si presume sussistere quando intercorre un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell’immobile e quella di vendita dello stesso (cfr. circolare n. 23/E del 29 luglio 2020)”, si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16538 del 22 giugno 2018, si ritiene che le spese per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico e quelle sostenute per la sostituzione dei serramenti sono da considerarsi come spese incrementative visto che non attengono alla normale gestione del bene e che ne hanno determinato un aumento di valore. Per cui queste spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale dell’immobile, tra i costi inerenti all’immobile medesimo e per questo detraibili dalla plusvalenza.

 
Fonte: solareB2B